donazione
di somma di denaro contante
Not. Carletta, 21.01.2002, chiede:
Sono stata incaricata della
stipula di un contratto di donazione avente ad oggetto una somma di denaro che
in realtà è stata già consegnata prima d' ora a più riprese.
La situazione è la seguente:
Tizia ha prestato al figlio
Caio una somma, affinchè la usi per aprire un'attività.
Dopo svariati anni decide di
non farsela restituire più ma per essere imparziale, dato che ha un altro
figlio, vuole che risulti da un atto scritto tale situazione.
Cosa posso fare tenendo
anche conto delle diverse implicazioni fiscali?
a)
donazione indiretta: Tizia rinunzia al credito vantato nei confronti
del figlio Caio.
b)
Tizia dona a Caio che accetta, la somma precisando che la stessa è
stata consegnata prima d'ora a Caio, che ne rilascia quietanza.
c)
scrittura privata non notarile in cui Caio riconosce di aver ricevuto
in vita tante donazioni manuali di modico valore per le quali non occorre la
forma dell' atto pubblico pari a Euro…
d)
invio per raccomandata a/r per la data certa, e testamento pubblico in
cui Tizia dichiara di volere che nella quota di legittima siano imputate le
donazioni ricevute in vita da Caio, come da lui stesso riconosciuto con atto
del…
Not. Fausto Puxeddu, risponde:
Disponi per donazione di
somme già consegnate.
Dal punto di vista fiscale
va tutto in esenzione.
Dal punto di vista
sostanziale l'elemento che qualifica l'atto è l'animus donandi che si manifesta
oggi con la sottoscrizione dell'atto di donazione.
La disponibilità delle somme
oggetto della attuale donazione non ha sino a oggi qualificazione, mentre
acquista qualificazione soltanto oggi con la manifestazione dell'animus.
Si potrebbe però opinare:
pagamenti oltre € 10.329,14
(lire 20 milioni)
art. 1,
L. 05.07.1991, n. 197
Il trasferimento (anche a titolo
gratuito) di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al
portatore (art. 15, c. 3, L. 06.02.1996, n. 52) o di titoli al portatore del
valore superiore a € 10.329,14 = Lire 20 milioni, complessivamente, per singola
operazione) deve essere eseguito:
1. - per contanti o mediante
ordine di pagamento, purché tramite intermediari abilitati;
2. - con assegno bancario o
circolare intestato e non trasferibile (clausola inseribile al momento della
girata).