donazione di somma di denaro contante


 

Not. Carletta, 21.01.2002, chiede:

 

Sono stata incaricata della stipula di un contratto di donazione avente ad oggetto una somma di denaro che in realtà è stata già consegnata prima d' ora a più riprese.

 

La situazione è la seguente:

 

Tizia ha prestato al figlio Caio una somma, affinchè la usi per aprire un'attività.

 

Dopo svariati anni decide di non farsela restituire più ma per  essere imparziale, dato che ha un altro figlio, vuole che risulti da un atto scritto tale situazione.

 

Cosa posso fare tenendo anche conto delle diverse implicazioni fiscali?

 

a)      donazione indiretta: Tizia rinunzia al credito vantato nei confronti del figlio Caio.

 

b)      Tizia dona a Caio che accetta, la somma precisando che la stessa è stata consegnata prima d'ora a Caio, che ne rilascia quietanza.

 

c)      scrittura privata non notarile in cui Caio riconosce di aver ricevuto in vita tante donazioni manuali di modico valore per le quali non occorre la forma dell' atto pubblico pari a Euro…

 

d)      invio per raccomandata a/r per la data certa, e testamento pubblico in cui Tizia dichiara di volere che nella quota di legittima siano imputate le donazioni ricevute in vita da Caio, come da lui stesso riconosciuto con atto del…

 

 

Not. Fausto Puxeddu, risponde:

 

Disponi per donazione di somme già consegnate.

 

Dal punto di vista fiscale va tutto in esenzione.

 

Dal punto di vista sostanziale l'elemento che qualifica l'atto è l'animus donandi che si manifesta oggi con la sottoscrizione dell'atto di donazione.

 

La disponibilità delle somme oggetto della attuale donazione non ha sino a oggi qualificazione, mentre acquista qualificazione soltanto oggi con la manifestazione dell'animus.

 

 

Si potrebbe però opinare:


pagamenti oltre € 10.329,14 (lire 20 milioni)


 

art. 1, L. 05.07.1991, n. 197

 

Il trasferimento (anche a titolo gratuito) di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 15, c. 3, L. 06.02.1996, n. 52) o di titoli al portatore del valore superiore a € 10.329,14 = Lire 20 milioni, complessivamente, per singola operazione) deve essere eseguito:

1. - per contanti o mediante ordine di pagamento, purché tramite intermediari abilitati;

2. - con assegno bancario o circolare intestato e non trasferibile (clausola inseribile al momento della girata).